I servizi

  • Servizi di assistenza contabile e fiscale alle imprese e agli enti del terzo settore
  • Redazione bilanci d’esercizio
  • Servizi consulenza societaria, supporto e partecipazione agli organi sociali delle imprese
  • Servizi di consulenza tecnica di parte (CTP) alle aziende coinvolte in contenziosi civili e penali
  • Servizi di consulenza strategica, redazione business plan, supporto alle imprese in fase di start-up
  • Servizi di assistenza contabile e fiscale ai professionisti
  • Servizi di assistenza alle imprese e ai professionisti nelle fasi di pre-contenzioso e contenzioso tributario
  • Valutazione d’azienda
  • Consulenza e supporto alle imprese nelle fasi di trasformazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni (Mergers & Acquisitions)
  • I professionisti dello studio sono iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio presso il Tribunale di Palermo

Lo Studio

Lo Studio Associato NOTO GAGLIARDI  Commercialisti è stato costituito nel 1987 ed opera nel campo della consulenza aziendale, societaria e fiscale. Lo Studio offre un pacchetto di servizi indirizzati a professionisti, imprese ed enti del terzo settore che va dall’assistenza contabile alla consulenza strategica, societaria e tributaria.

I professionisti dello Studio si impegnano ad accompagnare le attività economiche nei diversi percorsi amministrativi che le stesse sono chiamate ad affrontare, dalle più semplici – come la tenuta della contabilità – alle più delicate e complesse – come le operazioni straordinarie.

I professionisti dello Studio assistono e forniscono servizi a professionisti, imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, istituti di credito, aziende pubbliche e collaborano con Tribunali e Corti d’Appello nell’ambito delle consulenze tecniche d’ufficio e delle procedure concorsuali.

 

Chi siamo

Dott. Antonino Noto
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Laureato nel 1983 presso la Facoltà di Economia e Commercio di Palermo
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo dal 1984
Iscritto al Registro dei Revisori legali dal 1995
email: a.noto@studionotogagliardi.it

Dott.ssa Debora Gagliardi
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Laureata nel 1983 presso la Facoltà di Economia e Commercio di Palermo
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo dal 1984
Iscritta al Registro dei Revisori legali dal 1995
email: d.gagliardi@studionotogagliardi.it

Dott.ssa Lidia Noto
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Laureata nel 2010 presso la Facoltà di Economia dell’Università di Palermo
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo dal 2013
Iscritta al Registro dei Revisori legali dal 2013
Ha conseguito il dottorato di ricerca (PhD) in Economia Aziendale presso l’Università di Palermo nel 2014
Docente a contratto presso l’Università LUMSA e l’Università di Palermo
email: l.noto@studionotogagliardi.it

Dott.ssa Giorgia Buffa
Laureata nel 2020 presso la Facoltà di Economia dell’Università LUMSA
Iscritta nel registro dei praticanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo
email: giorgia.buffa@hotmail.it

Lo studio si avvale inoltre della collaborazione esterna del

Prof. Guido Noto 
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Laureato nel 2012 presso la Facoltà di Economia dell’Università di Trento
Iscritto nell’elenco speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo
Iscritto al Registro dei Revisori legali dal 2016
Ha conseguito il dottorato di ricerca (PhD) in Economia Aziendale presso l’Università di Palermo nel 2016
Docente e ricercatore in Economia Aziendale presso l’Università di Messina
Ricercatore affiliato presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
email: guidonoto@gmail.com

Documenti

Bonus facciate

Bonus mobili

Guida superbonus 110

Ristrutturazioni edilizie

Guida piattaforma cessione crediti

Novità

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Fiducia sul decreto, rottamazione anche per le multe

15 Maggio 2026 | Corriere della Sera - Enrico Marro - Pag. 35

Un emendamento al decreto legge fiscale estende la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali anche ai debiti tributari e non verso Regioni ed enti locali. Per le multe la sanatoria sarà possibile solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. Via libera della commissione Finanze anche alla estensione della tolleranza di 5 giorni sui pagamenti in ritardo delle rate alla rottamazione 5. Ieri, con il voto di fiducia, il decreto fiscale è stato approvato al Senato. Il testo passa ora alla Camera dove, visti i tempi stretti, il Governo ha deciso di porre la fiducia. La conversione in legge è prevista entro il 26 maggio. Altra novità è l’estensione della possibilità di accedere al concordato fiscale biennale per le partite Iva. Per aderire al patto con il fisco ci sarà più tempo. Il termine, infatti, non scadrà più il 30 settembre ma il 31 ottobre. L’accesso, inoltre, sarà consentito anche ai contribuenti con ISA inferiore a 8. 

Imu, Tari e multe nel labirinto delle doppie sanatorie locali

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Pasquale Mirto, Gianni Trovati - Pag. 8

Decreto legge fiscale. Le entrate che gli enti locali hanno affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione potranno salire sul treno della rottamazione quinquies, a patto che il Comune riesca a pubblicare la delibera di adesione entro il 30 giugno. I crediti che i Comuni riscuotono invece in proprio o tramite i concessionari privati potranno essere oggetto delle sanatorie ‘autonome’, che le amministrazioni possono disciplinare in proprio. Il panorama delle sanatorie fiscali italiane è complesso, perché sono diversi tempi, regole, sconti e opzioni. Il decreto fiscale contiene l’estensione della rottamazione 5 a Imu, Tari, multe e tariffe locali gestite dall’Agenzia ma non ha raccolto le ipotesi tentate per estendere a queste voci le ‘rottamazioni autonome’. Quindi: i ruoli targati Ader potranno essere rottamati con le regole nazionali, gli altri con le discipline locali. Le differenze non sono poche. (Ved. anche Italia Oggi: Rottamazione 5 per i comuni’ – pag. 24)

Concordato preventivo, nel mirino 1,4 milioni di partite Iva inaffidabili

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 8

Bastone e carota. Per il terzo biennio del concordato preventivo il decreto fiscale, approvato ieri al Senato, lancia le soglie di incremento del reddito estese anche alle partite Iva inaffidabili. Si punta a fare uno sconto sugli incrementi anche a quelle attività economiche e professionali che sono caratterizzate da un più alto livello di rischio fiscale. L’intento del Fisco è quello di accendere i riflettori su una platea di 1,4 milioni di partite Iva. Con un punteggio ISA tra 1 e 6 c’è il 28,9% dei soggetti che applicano le pagelle fiscali, mentra tra il 6 e l’8 c’è un altro 24,4%. A conti fatti significa che la quota del 53,3% dell’intero bacino degli operatori chiamati ad applicare gli ISA sono su una linea di limitata o scarsa affidabilità. La linea del decreto fiscale è quella di estendere le soglie di incremento del reddito anche a questi soggetti. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Il nuovo concordato strizza l’occhio a chi ha pagelle fiscali inferiori all’8’ – pag. 23)

Piano casa, per gli interventi privati previsto il maxi bonus di volumetria

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Flavia Landolfi, Giuseppe Latour - Pag. 10

Emergenza abitativa. Il decreto legge n. 66/2026, in vigore dallo scorso 8 maggio,  prevede il sostegno per gli interventi di riqualificazione e rigenerazione di immobili a prezzo calmierato che potranno contare sulla possibilità di incrementare, fino al 35%, le volumetrie rispetto all’esistente. Interessate sono le operazioni di edilizia convenzionata nelle quali l’intervento dei privati consentirà di realizzare alloggi per la fascia grigia, che non ha accesso alle case popolari ma che, allo stesso tempo, non riesce a stare sul mercato libero. In queste operazioni si dovranno rispettare alcune condizioni: soprattutto, occorrerà dedicare almeno il 70% degli investimenti ad immobili a canone e a prezzo calmierato, lasciando solo il 30% al mercato libero. Chi rientra in questi paletti avrà accesso ad un ampio pacchetto di semplificazioni. 

Bonus Transizione 4.0 per 35 miliardi di euro: il 60% è andato alle Pmi

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Lorenzo Pace - Pag. 11

Tra il 2020 e il 2023 il Piano Transizione 4.0 ha generato 35 miliardi di euro in crediti d’imposta. Le Pmi hanno assorbito il 62% delle agevolazioni. Il numero degli investimenti ha superato quota 80 mila, grazie a bonus fiscali da 13,5 miliardi di euro che hanno attivato investimenti complessivi da quasi 36 miliardi di euro. Valori che superano sia quelli delle microimprese, che hanno ottenuto 3,2 miliardi in crediti per 67 mila investimenti, sia quelli delle realtà più grandi, che per quasi 9 mila operazioni hanno fruito di 5 miliardi di euro di bonus. La manifattura ha raccolto il 62% delle risorse messe a disposizione per il piano. Il ‘bottino’ è stato di 13,5 miliardi di euro in agevolazioni. Tutti gli altri settori, dalle costruzioni e il commercio all’energia, hanno riscosso contributi per circa 8 miliardi con quasi 90 mila interventi. Le aziende delle Regioni del Nord si sono attivate molto di più rispetto a quelle del Centro e del Sud per chiedere gli incentivi. 

Professionisti morosi con la Pa, lo scomputo resta automatico

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Luigi Lovecchio - Pag. 32

In sede di conversione il decreto fiscale modifica l’importo del debito scaduto per i professionisti morosi con la Pa. La tagliola scatta se il debito ammonta almeno a 5 mila euro. Resta possibile trattenere compensi inferiori a 5 mila euro se il professionista ‘vanta’ debiti superiori a tale soglia. L’emendamento, però, non risolve il problema principale, che è quello della tutela giudiziale del beneficiario del pagamento. Dal 15 giugno le pubbliche amministrazioni sono chiamate a verificare eventuali debiti fiscali dei professionisti prima di provvedere ai pagamenti. A differenza delle imprese, il professionista non riceve prima un atto di pignoramento, ma scopre il prelievo a pagamento avvenuto. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Pagamenti Pa, stretta addolcita’ – pag. 23)

Detrazioni, il Fisco sceglie lo sconto più alto

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Gianluca Dan - Pag. 32

Da ieri è possibile modificare e inviare il 730 per i redditi 2025. Il modello è semplice per chi non apporta modifiche ai dati forniti dall’Agenzia delle Entrate perché tutto si risolve nella verifica dei dati presenti e nell’invio della precompilata. Le cose cambiano qualora il reddito sia superiore a 75 mila euro e il contribuente intenda riordinare le detrazioni. Peggio ancora se il reddito è superiore a 120 mila euro, fino a 240 mila, e si voglia comprendere qual è l’equazione alla base del calcolo delle detrazioni. Le uniche spese che si salvano da tutti i tagli, sono quelle sanitarie, sempre detraibili al 19% anche per i redditi elevati, e quelle per gli interessi passivi sui mutui stipulati entro il 31 dicembre 2024, per l’acquisto della prima casa. Le istruzioni ai dichiarativi indicano una tabella di 40 voci quali spese che possono venire decurtate dalla nuova regola in vigore dal 2025 che riduce l’ammontare delle spese detraibili per i redditi superiori a 75 mila euro. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Precompilata, l’80% ha scelto la modalità semplificata’ – pag. 25)

Iperammortamento, certificazione senza bonus

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Marco Belardi - Pag. 33

Lo schema di decreto sull’iperammortamento 2026-2028 impone una certificazione contabile delle spese da parte del revisore legale già incaricato del bilancio aziendale. Le imprese senza revisore obbligatorio dovranno incaricare un revisore esterno o una società di revisione autorizzata. A differenza del Piano Transizione 5.0, non è previsto alcun rimborso fino a 5 mila euro per i costi della certificazione. Certificazione che diventa obbligatoria per tutte le imprese, indipendentemente da investimento, dimensioni o tipo di bene. Per le Pmi i costi di revisione, perizia tecnica e comunicazioni al Gse possono ridurre sensibilmente il vantaggio fiscale netto. Senza correttivi il nuovo  iperammortamento resta interessante ma richiede una valutazione preventiva più attenta tra costi e benefici. 

Aiuti di Stato 2022, in arrivo le lettere di compliance per la regolarizzazione

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Giorgio Gavelli - Pag. 34

Sono in arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate per invitare alla correzione spontanea sugli aiuti di Stato e aiuti in regime ‘de minimis’ non indicati correttamente nei modelli Redditi, Irap e 770 relativi al periodo d’imposta 2022, per i quali il tentativo di iscrizione nei Registri aiuti di Stato dei vari settori non è andato a buon fine. Lo prevede il provvedimento n. 143075 di ieri dell’Agenzia delle Entrate che individua due modalità di messa a disposizione del contribuente delle informazioni utili: invio al domicilio ovvero alla Pec; inserimento nell’area riservata del portale dell’Agenzia, nell’ambito del ‘cassetto fiscale’, nella sezione ‘L’Agenzia scrive’. 

Campagna dichiarativa al via

15 Maggio 2026 | Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 25

Con la pubblicazione del software Isa 2026 disco verde alla campagna dichiarativa che, tuttavia, non tiene conto delle modifiche al concordato preventivo biennale 2026-2027 tra cui le limitazioni agli incrementi di reddito proposto ai soggetti con voto Isa insufficiente o nella zona ‘purgatorio’ tra il 6 e l’8 incluso. Di fatto il software Isa 2026, da un lato è pienamente utilizzabile per determinare il voto derivante dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per l’anno d’imposta 2025, ma non è invece totalmente fruibile per quantificare il reddito proposto ai fini dell’adesione al patto fiscale per il nuovo biennio, quello 2026-2027.

L’aiuto al socio non è dividendo

15 Maggio 2026 | Italia Oggi - Raffaele Marcello, Fabrizio G.Poggiani - Pag. 26

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 90/2026, ha fornito un chiarimento sulla gestione dei flussi finanziari all’interno delle compagini societarie, delineando il perimetro fiscale della distribuzione di dividendi in misura non proporzionale alle quote di partecipazione. L’Agenzia si è espressa sul caso di una società intenzionata ad assegnare dividendi in misura superiore alla quota di partecipazione per supportare le difficoltà finanziarie di un singolo socio. Per l’Agenzia, quando la distribuzione degli utili non proporzionale è sottesa a una causa diversa dalla mera divisione, come nel caso di un sostegno finanziario a un socio, la stessa non può essere considerata fiscalmente un dividendo. Nemmeno la previsione statutaria mette al riparo la delibera da contestazioni e la deroga alla proporzionalità può ritenersi sostenibile soltanto se sorretta da una motivazione concreta e verificabile. 

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori. 

I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura. 

Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione. 

L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.

Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali. 

Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte. 

La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale. 

Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus: 

  • impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
  • mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
  • commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.

 

Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’

 

L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor. 

Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello. 

Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.

Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. 

‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’. 

L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’. 

La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.

 

Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo

 

L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente. 

La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza. 

Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa. 

 

Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici

 

Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore. 

Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori. 

Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata. 

 

Conclusioni

 

Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti. 

Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta. 

Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.

Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026. 

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc). 

Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.

L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108. 

Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024. 

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024. 

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. 

Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. 

Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti. 

La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’. 

Scadenzario Fiscale

Le scadenze del mese

Non ci sono articoli.

Contatti

Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali