I servizi

  • Servizi di assistenza contabile e fiscale alle imprese e agli enti del terzo settore
  • Redazione bilanci d’esercizio
  • Servizi consulenza societaria, supporto e partecipazione agli organi sociali delle imprese
  • Servizi di consulenza tecnica di parte (CTP) alle aziende coinvolte in contenziosi civili e penali
  • Servizi di consulenza strategica, redazione business plan, supporto alle imprese in fase di start-up
  • Servizi di assistenza contabile e fiscale ai professionisti
  • Servizi di assistenza alle imprese e ai professionisti nelle fasi di pre-contenzioso e contenzioso tributario
  • Valutazione d’azienda
  • Consulenza e supporto alle imprese nelle fasi di trasformazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni (Mergers & Acquisitions)
  • I professionisti dello studio sono iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio presso il Tribunale di Palermo

Lo Studio

Lo Studio Associato NOTO GAGLIARDI  Commercialisti è stato costituito nel 1987 ed opera nel campo della consulenza aziendale, societaria e fiscale. Lo Studio offre un pacchetto di servizi indirizzati a professionisti, imprese ed enti del terzo settore che va dall’assistenza contabile alla consulenza strategica, societaria e tributaria.

I professionisti dello Studio si impegnano ad accompagnare le attività economiche nei diversi percorsi amministrativi che le stesse sono chiamate ad affrontare, dalle più semplici – come la tenuta della contabilità – alle più delicate e complesse – come le operazioni straordinarie.

I professionisti dello Studio assistono e forniscono servizi a professionisti, imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, istituti di credito, aziende pubbliche e collaborano con Tribunali e Corti d’Appello nell’ambito delle consulenze tecniche d’ufficio e delle procedure concorsuali.

 

Chi siamo

Dott. Antonino Noto
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Laureato nel 1983 presso la Facoltà di Economia e Commercio di Palermo
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo dal 1984
Iscritto al Registro dei Revisori legali dal 1995
email: a.noto@studionotogagliardi.it

Dott.ssa Debora Gagliardi
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Laureata nel 1983 presso la Facoltà di Economia e Commercio di Palermo
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo dal 1984
Iscritta al Registro dei Revisori legali dal 1995
email: d.gagliardi@studionotogagliardi.it

Dott.ssa Lidia Noto
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Laureata nel 2010 presso la Facoltà di Economia dell’Università di Palermo
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo dal 2013
Iscritta al Registro dei Revisori legali dal 2013
Ha conseguito il dottorato di ricerca (PhD) in Economia Aziendale presso l’Università di Palermo nel 2014
Docente a contratto presso l’Università LUMSA e l’Università di Palermo
email: l.noto@studionotogagliardi.it

Dott.ssa Giorgia Buffa
Laureata nel 2020 presso la Facoltà di Economia dell’Università LUMSA
Iscritta nel registro dei praticanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo
email: giorgia.buffa@hotmail.it

Lo studio si avvale inoltre della collaborazione esterna del

Prof. Guido Noto 
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Laureato nel 2012 presso la Facoltà di Economia dell’Università di Trento
Iscritto nell’elenco speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo
Iscritto al Registro dei Revisori legali dal 2016
Ha conseguito il dottorato di ricerca (PhD) in Economia Aziendale presso l’Università di Palermo nel 2016
Docente e ricercatore in Economia Aziendale presso l’Università di Messina
Ricercatore affiliato presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
email: guidonoto@gmail.com

Documenti

Bonus facciate

Bonus mobili

Guida superbonus 110

Ristrutturazioni edilizie

Guida piattaforma cessione crediti

Novità

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

‘Ires premiale per le imprese, lavoreremo all’estensione’

30 Dicembre 2024 | Corriere della Sera - Federico Fubini - Pag. 19

Il varo della manovra 2025 potrebbe preludere a uno spostamento dell’attenzione dell’Esecutivo: dopo il sostegno offerto ai redditi delle famiglie del ceto medio-basso, il prossimo anno gli sforzi maggiori saranno dedicati al mondo delle imprese. Lo strumento è quello dell’Ires premiale. Il viceministro all’Economia, Maurizio Leo afferma che: ‘Noi vediamo le misure dell’Ires premiale come un preludio dell’attuazione della delega fiscale già approvata nell’agosto del 2023’. Nella quale si parla, fra l’altro, di ‘riduzione dell’aliquota Ires nel caso in cui sia impiegata in investimenti o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi di imposta successivi alla sua produzione’. Quella contenuta nella manovra 2025 è un primo passo della riduzione condizionata dell’Ires.

Ristrutturazioni, tetto al 50%

30 Dicembre 2024 | Corriere della Sera - Claudia Voltattorni - Pag. 19

La manovra 2025 conferma il bonus acquisto prima casa per gli under 36 anni, per famiglie numerose e famiglie monogenitoriali con figli piccoli, ma il reddito Isee non deve superare il tetto dei 40 mila euro. Sparisce, invece, il bonus caldaie a gas. Cambiano i bonus sulle ristrutturazioni e per l’efficienza energetica. L’ecobonus scende al 50% per la prima casa e al 36% per tutti gli altri immobili. E nel 2026 e 2027 le aliquote scenderanno di più: al 36% per l’abitazione principale e al 30% per le altre. Il superbonus, già ridotto al 65%, resta solo per i cantieri aperti prima del 15 ottobre 2024. Per le prime case confermato il bonus ristrutturazioni al 50% che scende al 36% per gli altri immobili. Resta al 50% il sisma bonus per la prima casa. Sempre al 50% il bonus arredi per spese fino a 5 mila euro.

Imprese, la strada degli investimenti per tagliare i conti con il Fisco

30 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Giovanni Parente - Pag. 2

Per beneficiare dell’Ires premiale con l’aliquota al 20% è necessario rispettare una serie di condizioni: dal reinvestimento degli utili all’incremento occupazionale. L’intento è però quello di spingere sull’innovazione anche in virtù degli investimenti legati a Transizione 5.0, per la trasformazione digitale ed energetica. La manovra 2025 ha potenziato i bonus e semplificato i calcoli di riduzione dei consumi, aprendo a maggiori spiragli, anche se il meccanismo resta complesso e caratterizzato da rischi di elevati costi di compliance. Il decreto Irpef-Ires definisce la cornice fiscale delle agevolazioni. Due le tendenze: rendere più omogeneo il trattamento della fiscalità delle operazioni straordinarie e avvicinare i dati contabili e fiscali, favorendo la derivazione rafforzata. Per accedere all’Ires premiale occorre rispettare vincoli su riserve e investimenti fino al quinto anno successivo, premiando strategie di medio periodo. Le stime parlano di 18 mila imprese coinvolte.

L’Ires premiale resta agganciata ai piani di Transizione 4.0 e 5.0

30 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Lorenzo Pegorin, Gian Paolo Ranocchi - Pag. 2

L’Ires premiale con aliquota al 20% anziché al 24% è legata ad una serie di condizioni come l’accantonamento utile a riserva di almeno l’80% degli utili realizzati nel corso del 2024. Inoltre, il 30% di questo 80% o almeno il 24% degli utili del 2023 deve essere destinato a investimenti in beni strumentali Transizione 4.0 o 5.0 effettuati tra il 1°gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026, con un minimo di 20 mila euro. Il beneficio viene meno se gli investimenti vengono ceduti, dismessi o destinati all’estero entro cinque anni. La riduzione dell’Ires al 20% è compatibile con altri credito d’imposta 4.0 e 5.0, ma chi dovesse rimanere escluso dal 5.0 per esaurimento dei fondi potrà comunque avvalersi del beneficio Ires. I crediti d’imposta 4.0 sono limitati a 2,2 miliardi di risorse complessive e vengono assegnati secondo l’ordine cronologico di richiesta. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Il credito 5.0 conquista appeal’ – pag. 4)

Società di comodo, exit strategy con i beni assegnati ai soci

30 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Lo.Pe., G.Ra. - Pag. 3

La disciplina delle agevolazioni per assegnazioni e cessioni di beni ai soci e trasformazioni in società semplici contenuta nella manovra 2025 è utile per risolvere i problemi per le c.d. ‘società di comodo’ che grazie al recente Dlgs 192/2024 vedono ridimensionati i rischi per i beni immobili. Le agevolazioni trovano applicazione a patto che le operazioni avvengano entro il 30 settembre 2025 e che lo status di soci da parte dei beneficiari sia certificato alla data del 30 settembre 2024. Le operazioni prevedono una tassazione sostitutiva ridotta, da versare per il 60% entro il 30 settembre 2025 e per la restante parte entro il 30 novembre 2025. Tra i benefici rientra la riduzione del 50% dell’imposta di registro e imposte ipocatastali fisse, con il valore immobiliare calcolato sul dato catastale. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per l’assegnazione o trasformazione sono soggette a un’imposta sostitutiva del 13% superiore al 10% prevista dal Dlgs 192/2024 per l’affrancamento delle riserve esistenti al 31 dicembre 2023. Per chi procede con le operazioni agevolate l’affrancamento potrebbe risultare conveniente ma dovrà attendere il provvedimento attuativo.

Bollette, affitti, interessi sui mutui: benefit con regole per tre anni

30 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Diego Paciello - Pag. 4

Dal prossimo 1°gennaio scatta la nuova disciplina per i fringe benefit erogati ai lavoratori dipendenti. Per le auto aziendali concesse in uso promiscuo penalizzati i motori termici e premiati quelli elettrici e ibrido plug-in. Per la prima volta le nuove regole valgono per tre anni, dal 2025 al 2027, così da consentire ai datori di lavoro una programmazione del budget per eventuali iniziative a favore dei dipendenti nel medio termine. Per le auto di nuova immatricolazione concesse con contratto a partire dal 1°gennaio 2025, il valore della base imponibile sarà il 50% ( non più il 30%) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila km calcolato sulla base delle tabelle Aci. Questa percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria e al 20% per quelli ibridi plug-in. A tale importo andrà dedotta l’eventuale trattenuta dal netto effettuata in busta paga dal datore di lavoro al dipendente operata per riaddebitargli, in tutto o in parte, il valore dell’utilizzo privato del mezzo.

Bonus R&S e verifiche del Fisco: lo scudo della relazione tecnica

30 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Davide Cagnoni, Angelo D’Ugo - Pag. 16

Il 31 dicembre scadono le verifiche sul 2018 in merito alla corretta applicazione degli incentivi legati a Ricerca & Sviluppo e l’Agenzia delle Entrate intensifica le attività di accertamento. Le incertezze non mancano sia in merito alla corretta qualificazione delle attività secondo i criteri fissati dai Manuali di Frascati e di Oslo, sia in relazione ai costi effettivamente sostenuti. Numerose contestazioni in tema di R&S continuano ad essere fondate solo sulla presunta inesistenza dei presupposti per poter considerare l’attività svolta come nuova o con caratteristiche creative, senza tuttavia l’indicazione di motivazioni specifiche o contropareri di tipo tecnico. Si tratta di criticità che non viene superata neanche a fronte della presentazione all’ufficio della documentazione tecnico a supporto delle attività svolte dall’impresa. Una corretta redazione e predisposizione della relazione tecnica a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto, pone le imprese al riparo dalle contestazioni. Gli uffici spesso ritengono inammissibili le attività che possono ritenersi ordinarie o senza innovazioni.

Innovazione e design, ultimo giro nel 2025

30 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Pag. 16

Per il 2025 trova conferma la riduzione degli incentivi per le imprese in ricerca e sviluppo (R&S), innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, con aliquote rispettivamente del 10% (massimo 5 milioni di euro) e 5% (massimo 2 milioni). Dal 2026 resteranno solo gli incentivi per la R&S. L’incentivo più rilevante è la super deduzione del 110% dei costi di R&S su beni immateriali agevolabili, introdotto dal Dl 146/2021. Tale deduzione vale sia per il periodo d’imposta corrente sia per spese fino a otto anni precedenti, purché il bene ottenga un titolo di privativa industriale. Per usufruire dell’agevolazione, le imprese devono comunicarlo nel modello Redditi del periodo interessato, anche tardivamente entro 90 giorni. Per il periodo 2023, la scadenza è il 29 gennaio 2025. Bisogna inoltre compilare il modulo per la “penalty Protection” con firma digitale entro la presentazione della dichiarazione.

Credito d’imposta per redditi esteri, la Convenzione batte l’omissione

30 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Giorgio Gavelli, Renato Sebastianelli - Pag. 17

Con l’ordinanza n. 28801/2024 la Corte di cassazione ribadisce che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l’omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia non comporta la decadenza dalla fruizione della detrazione d’imposta. Secondo i giudici l’adempimento di tale obbligo non può subire limitazioni non concordate tra gli Stati parti della Convenzione. Di conseguenza, al legittimo diritto del contribuente, di non subire una doppia imposizione in relazione agli elementi di reddito assoggettati a tassazione sia nello Stato estero che in Italia, l’Agenzia delle Entrate non può opporre l’inadempimento degli oneri formali di cui all’art. 165, comma 8, del Tuir, perché così facendo esporrebbe lo Stato italiano a una violazione del diritto internazionale pattizio. Anche i giudici di merito hanno espresso questo tipo di orientamento anche se in passato la giurisprudenza non è arrivata alle medesime conclusioni.

Niente preclusione sui documenti già usati per la proposta di adesione

30 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Luigi Lovecchio - Pag. 18

La Cgt di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 2852/15/2024, ha stabilito che la preclusione procedimentale che inibisce l’utilizzo di documenti previamente richiesti dall’ufficio nella successiva fase contenziosa non può valere per quei documenti che sono stati posti a fondamento della proposta di accertamento con adesione. Tutto ciò opera anche se la proposta non si è perfezionata a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente. Il caso riguarda una istanza di riassunzione proposta dopo il giudizio di Cassazione che ha visto rigettare il ricorso del contribuente ed accogliere il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Dunque non opera l’inutilizzabilità delle prove richieste e prodotte in giudizio. Prove già considerate per ricostruire la posizione reddituale della parte.

Piani attestati di risanamento: agevolate le sopravvenienze attive

30 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Cristina Odorizzi - Pag. 19

Con la risposta a interpello 222 dello scorso 13 novembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina agevolativa prevista dall’articolo 88, comma 4-ter, del Dpr 917/1986 si applica anche ai piani attestati disciplinati dall’attuale Codice della crisi d’impresa. Il piano attestato di risanamento è uno strumento negoziale di regolazione della crisi d’impresa finalizzato a consentire alle aziende in stato di insolvenza di risanare l’esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della propria situazione finanziaria. Si tratta di una procedura stragiudiziale che non necessita di controlli né di omologa del Tribunale. Ma, a garanzia dei creditori, è necessario che la veridicità e la fattibilità del piano sia attestata da un revisore legale indipendente. Dal punto di vista fiscale l’art.88 citato prevede per il soggetto in situazioni di crisi che effettua concordati di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito o piani attestati, pubblicati nel Registro delle imprese, una sostanziale detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalle riduzioni dei debiti generate da queste procedure.

Reato se il 110 resta nel cassetto

30 Dicembre 2024 | Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 9

Nella sentenza n. 45869 dello scorso 13 dicembre la Cassazione penale ha stabilito che se i crediti d’imposta legati al 110% restano nel cassetto fiscale di chi ha optato per la cessione e non sono portati in compensazione, scatta il reato di truffa aggravata. Nel momento in cui il contribuente esercita l’opzione per la cessione, mentre mancano i requisiti per il beneficio fiscale perché le opere incentivate non sono state realizzate, l’interessato crea un credito del tutto inesistente verso lo Stato che è destinato ad essere utilizzato in breve tempo dai terzi cessionari: diventa difficile, poi, neutralizzare gli effetti della compensazione quando l’utilizzo è compiuto da cessionari in buona fede. Nella sentenza n. 23402 dell’11 giugno 2024, invece, i giudici di piazza Cavour hanno sostenuto che la truffa si compie solo quando il superbonus va in compensazione mentre in precedenza il reato resta tentato.

Rappresentanti fiscali, scatta il giro di vite contro le frodi Iva

30 Dicembre 2024 | Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 10

Per contrastare le frodi e l’evasione dell’Iva scatta il giro di vite sui rappresentanti fiscali. Due recenti decreti del Mef hanno dato attuazione alla riforma dell’accertamento, definendo in particolare le caratteristiche delle garanzie che devono essere prestate all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che intendono assumere la rappresentanza fiscale, ai fini dell’Iva, di imprese stabilite all’estero: una per poter ottenere l’iscrizione al Ves delle imprese extra Ue rappresentate; l’altra, molto più pregnante, per poter svolgere la funzione di rappresentante fiscale. Si attendono ora le disposizioni operative dell’Agenzia che tuttavia non interferiscono sull’efficacia temporale degli obblighi, che riguardano anche i rappresentanti già in attività. La nomina del rappresentante fiscale deve essere presentata all’ufficio contestualmente alla richiesta di attribuzione del numero di partita Iva e deve riportare i dati identificativi del soggetto estero e del soggetto passivo italiano che lo rappresenta.

Ipoteca, risarcimento con onere

30 Dicembre 2024 | Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 12

Nell’ordinanza n. 30638 depositata in cancelleria lo scorso 28 novembre la Cassazione civile ha stabilito che in tema di responsabilità risarcitoria per iscrizione di ipoteca, il pregiudizio risarcibile non è in re ipsa ma incombe sul danneggiato l’onere di provare la sussistenza del danno e il relativo ammontare. Dunque, spetta al soggetto leso dimostrare la sussistenza e l’ammontare del danno. I giudici di legittimità hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subìto dal proprietario dei terreni, a causa dell’illegittima e imprudente iscrizione di ipoteca giudiziale poiché compromette la commercialità del bene stesso e rende difficile se non impossibile l’accesso al credito. Il pregiudizio risarcibile non è in re ipsa ma deve essere provata la sussistenza del danno e il suo ammontare.

Le spese di smantellamento divengono capitalizzabili

30 Dicembre 2024 | Italia Oggi - I costi di smantellamento e/o ripristino rientrano tra i costi capitalizzabili. Si tratta delle spese che le imprese sono chiamate a sostenere al termine dell’utilizzo di un cespite, in virtù di un obbligo legale o contrattuale, per la sua rimozione e per la bonifica del sito sul quale il cespite insiste. La novità figura nel documento Oic 16, nella revisione completata lo scorso marzo. Gli emendamenti si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1°gennaio 2024 o da data successiva; gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione degli emendamenti stessi sono rilevati retroattivamente, ma è consentita l’applicazione prospettica ai sensi dell’Oic 29. Con la pubblicazione della circolare 26 del 19 dicembre scorso Assonime ha esaminato l’aggiornamento delle regole contabili esplorando le possibili ricadute di natura tributaria. Come anticipato, la novità prevede che i costi di smantellamento e/o ripristino rientrino tra i costi capitalizzabili e siano iscritti nel momento in cui è assunta l’obbligazione a smantellare il cespite e/o ripristinare il sito in cui il cespite è ubicato in contropartita ad un fondo rischi e oneri. - Pag. 20

I costi di smantellamento e/o ripristino rientrano tra i costi capitalizzabili. Si tratta delle spese che le imprese sono chiamate a sostenere al termine dell’utilizzo di un cespite, in virtù di un obbligo legale o contrattuale, per la sua rimozione e per la bonifica del sito sul quale il cespite insiste. La novità figura nel documento Oic 16, nella revisione completata lo scorso marzo. Gli emendamenti si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1°gennaio 2024 o da data successiva; gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione degli emendamenti stessi sono rilevati retroattivamente, ma è consentita l’applicazione prospettica ai sensi dell’Oic 29. Con la pubblicazione della circolare 26 del 19 dicembre scorso Assonime ha esaminato l’aggiornamento delle regole contabili esplorando le possibili ricadute di natura tributaria. Come anticipato, la novità prevede che i costi di smantellamento e/o ripristino rientrino tra i costi capitalizzabili e siano iscritti nel momento in cui è assunta l’obbligazione a smantellare il cespite e/o ripristinare il sito in cui il cespite è ubicato in contropartita ad un fondo rischi e oneri.

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore

20 Dicembre 2024 |

Il decreto legislativo n. 117/2017 all’articolo 81 ha istituito un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al ministero del Lavoro un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore. Il credito d’imposta in parola è utilizzabile in compensazione. Per consentirne l’utilizzo appunto in compensazione, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 65/E del 18 dicembre 2024, ha istituito il codice tributo ‘7037’ denominato ‘Credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore – Articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117’.

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva con riferimento alle società estere controllate (CFC)

20 Dicembre 2024 |

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 209/2023 ha inserito il comma 4-ter nell’articolo 167 del Tuir, introducendo un regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (CFC).
In particolare, il comma 4-ter anzidetto prevede che ‘ In alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i soggetti controllanti di cui al comma 1, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi […].
Per consentire il versamento tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva dell’Irpef/Ires con riferimento alle società estere controllate (CFC), l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E del 18 dicembre 2024, ha istituito i seguenti codici tributo:

‘4077’ ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Acconto I rata – Art. 167, comma 4-ter, del Tuir’;
‘4078’ ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – Art 167, comma 4-ter, del Tuir’;
‘4079’ ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Saldo – Art. 167, comma 4-ter del Tuir’;
‘4080’ ‘Imposta sostitutiva dell’Ires con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Acconto I rata – Art. 167, comma 4-ter del Tuir’;
‘4081’ ‘Imposta sostitutiva dell’Ires con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – Art 167, comma 4-ter del Tuir’;
‘4082’ Imposta sostitutiva dell’Ires con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Saldo – Art. 167, comma 4-ter del Tuir’.

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti - Piano Transizione 5.0

20 Dicembre 2024 |

Il Piano Transizione 5.0 riconosce un credito d’imposta alle imprese che sostengono il processo di transizione digitale ed energetica. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il mod. F24 tramite i servizi telematici delle Entrate. L’importo non utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta sono state stabilite dal ministero dell’Economia e dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso. Ogni beneficiario ha la possibilità di visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile tramite il proprio cassetto fiscale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola l’Agenzia della Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024, ha istituito il codice tributo ‘7072’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 38 decreto legge n. 19/2024’.

Scadenzario Fiscale

Le scadenze del mese

13 Gen 2025 (1)

1) Comunicazione delle ritenute effettuate sui compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso corrisposti a dipendenti della P.A.

Chi: Soggetti che hanno corrisposto compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo a "dipendenti delle pubbliche amministrazioni"
Cosa: Comunicazione agli uffici delle Amministrazioni dello Stato che effettuano il conguaglio ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle somme corrisposte, dell'importo dei contributi e delle ritenute effettuate
Modalità:

15 Gen 2025 (3)

1) Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone Rai

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone TV
Modalità:

2) Assistenza fiscale: comunicazione dei sostituti d'imposta di voler prestare assistenza fiscale

Chi: Sostituti d'imposta che intendono prestare assistenza fiscale
Cosa: Comunicazione ai propri sostituiti di voler prestare assistenza fiscale
Modalità: Mediante comunicazione diretta ai dipendenti o ai pensionati

3) Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone TV

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone TV
Modalità:

16 Gen 2025 (46)

1) Tassa Etica: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRPEF

Chi: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, e che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro.
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'Irpef dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024, in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4004 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto seconda rata o in unica soluzione

2) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

5) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

6) IVIE 2024: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi:
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'Irpef dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024, in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1841 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 1855 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 4045 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 4048 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

7) IVIE 2024: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi:
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'Irpef dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024, in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1841 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 1855 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 4045 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 4048 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impinati fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

26) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

27) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

28) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 380E - Irap

29) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

30) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

31) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche. N.B.: Nella compilazione del modello F24EP per il versamento delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno, nel campo "riferimento A" è indicato il mese "12" (nel formato "00MM) e nel campo "riferimento B" è indicato l'anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA").
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

32) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

35) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo

Chi: Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché trust, residenti nel territorio dello Stato,che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
Cosa: Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1035 - Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo di acconto e/o imposta 1036 - Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere

36) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6012 - Versamento Iva mensile dicembre

37) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 612E - Versamento IVA mensile dicembre

38) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

39) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6012 - Versamento Iva mensile dicembre

40) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

43) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

44) IVIE 2024: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi:
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'Irpef dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024, in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1841 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 1855 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 4045 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 4048 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

45) Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi: Persone fisiche che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (modello REDDITI PF 2024) e che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'Irpef dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024, in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1794 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

46) Imposta sostitutiva sul regime forfetario agevolato: versamento acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro.
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'Irpef dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024, in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1791 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014

20 Gen 2025 (4)

1) Regime speciale IVA MOSS: Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta.

Chi: Soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (c.d. operatori extracomunitari) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972
Cosa: Trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa. L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.
Modalità: Esclusivamente in via telematica, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito web www.agenziaentrate.gov.it. L'Iva dovuta dovrà essere versata a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d'Italia

2) Enti pensionistici: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV
Modalità: Mediante invio telematico

3) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente

Chi: Imprese elettriche
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)
Modalità: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati

4) Enti pubblici: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV
Modalità: Mediante invio telematico

31 Gen 2025 (20)

1) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2024

Chi: Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986
Cosa: Versamento da parte del sostituito, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, della parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

2) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2024

Chi: Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986
Cosa: Versamento da parte del sostituito, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, della parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

3) Superbollo: versamento

Chi: Soggetti che risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo auto scadente a dicembre 2025
Cosa: Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione
Modalità: Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione. I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

4) Versamento tasse annuali sulle concessioni governative

Chi: Soggetti tenuti al pagamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative
Cosa: Versamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative
Modalità: Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Agenti della riscossione o bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali
Codice tributo: 711T - Tasse sulle CC.GG. escluse quelle per porto d'armi 742T - Tasse CC.GG. per porto d'armi 746T - Tasse CC.GG. per porto d'armi - Addizionale

5) Versamento canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche

Chi: Contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
Cosa: Versamento del canone annuale o della rata trimestrale o semestrale. N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: TVNA - Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94 TVRI - Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94

6) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento

Chi: Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e autoveicoli con potenza oltre 35 Kw con bollo auto scadente a dicembre 2025
Cosa: Pagamento tasse automobilistiche erariali (bollo auto erariale)
Modalità: PagoPA
Codice tributo: 746T - Tasse CC.GG. per porto d'armi - Addizionale

7) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2024

Chi: Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986
Cosa: Versamento da parte del sostituito, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, della parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

8) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

9) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

10) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2025
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

11) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

12) Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale

Chi: Soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale
Cosa: Presentazione della "dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale" contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello pubblicato sul sito

13) Denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario

Chi: Possessori di reddito dominicale e agrario
Cosa: Presentazione della denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni verificatisi nel 2024
Modalità: Utilizzando il software Docte 2.0 oppure presentando la "dichiarazione variazioni della coltura" (c.d. modello 26) al competente Ufficio Provinciale-Territorio dell'Agenzia delle Entrate, previo appuntamento da prenotarsi on-line

14) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo

Chi: Soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
Cosa: Presentazione del modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento
Modalità: In via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. In alternativa, Il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato", unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta

15) Soggetti che effettuano erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione dell'ammontare e dei beneficiari delle erogazioni liberali

Chi: Soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di "programmi culturali" nei settori dei beni culturali e dello spettacolo
Cosa: Comunicazione al MIC (Ministero della Cultura) e al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate delle proprie generalità comprensive dei dati fiscali, dei dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno d'imposta 2024 e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni
Modalità: Esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline

16) Opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata

Chi: Contribuenti che intendono esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
Cosa: Scade il termine per esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'interessato che intende esercitare l'opposizione dovrà comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza
Modalità: L'opposizione può essere effettuata attraverso tre modalità 1) inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it; telefonando ad una sezione di assistenza multicanale (800909696 da fisso, 06.97617689 da cellulare, +39 06.45470468 dall'estero); consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia il modello di richiesta di opposizione. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it pubblicato il modello "Opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata" anche in versione editabile . L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

17) Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 (c.d. Esterometro)

Chi: Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) residenti o stabiliti in Italia
Cosa: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757

18) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo

Chi: Soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
Cosa: Presentazione del modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento
Modalità: In via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. In alternativa, Il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato", unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta

19) Strutture sanitarie, medici, ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/07/2024 - 31/12/2024

Chi: Aziende sanitarie locali (ASL); aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; policlinici universitari; farmacie pubbliche e private; presidi di specialistica ambulatoriale; strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN; iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; iscritti agli Albi professionali degli psicologi; iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i; iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico; esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie)
Cosa: Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/07/2024 - 31/12/2024, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata
Modalità: Esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portale

20) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo

Chi: Soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
Cosa: Presentazione del modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento
Modalità: In via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. In alternativa, Il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato", unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta

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